Art. 5.

      1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 184 del 1983, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «soggetti».
      2. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge n. 184 del 1983, la parola: «centoventi» è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: «sessanta».
      3. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «tra

 

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le coppie» sono inserite le seguenti: «e le persone».
      4. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 22 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «alla coppia» sono inserite le seguenti: «o alla persona».